Normativa

Decreto legislativo 26-03-2001 n. 151

 
 

"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,

a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53". 

         
   

Art. 39

   

COMMA 1

    Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.    
COMMA 2
    I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.    
    COMMA 3    
I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
         
   

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