Decreto legislativo n.
119/2011
Art. 4
Modifiche all’art.42,
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per assistenza
di soggetto portatore di handicap grave
1. All'articolo 42 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. Il diritto a fruire dei
permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104,
e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui
al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in
situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera
continuativa nell'ambito del mese.»;
b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. Il coniuge convivente di
soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo
4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del
congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in
presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire
del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o
in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi,
ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza,
decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto
a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi
del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna
persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è
accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo
pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del
soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33,
comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di
un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo
stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono
riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei
benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di
congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente
all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del
trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo
complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.
Detto importo è rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione
dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per
la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro
privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità
dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi
quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di
maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità
di cui all'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33.
5-quater. I soggetti che
usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non
superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in
misura pari al numero dei 2 giorni di
congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo,
senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al
comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima
mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente
previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.