Decreto Legislativo
18 luglio 2011, n. 119
“Attuazione
dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo
per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.”
(Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2011, n. 173
Art. 6
Modifiche
all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza a
soggetti portatori di handicap grave
1. All'articolo 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Il dipendente ha diritto di prestare
assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a
condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo
grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure
siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.».
b) dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
«3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.».